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Statuto

ARTICOLO  1
Costituzione
E’ costituita l’Associazione culturale denominata Accademia Costantina.

ARTICOLO  2
Sede
La sede dell’Accademia è presso la residenza del Presidente pro – tempore.
L’Accademia può istituire sedi secondarie in altre città d’Italia e all’Estero.

ARTICOLO  3
Durata
L’Associazione è apolitica, apartitica, soprannazionale, non ha fini di lucro, con durata illimitata. Promuove e incrementa lo sviluppo dell’Accademia Costantina e ne incentiva l’attuazione degli scopi filantropici, religiosi, culturali e quant’altro previsto dallo statuto.
E’ vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Accademia, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.
L’Accademia potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati presa la maggioranza prevista dall’art.21, ultimo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO  4
Stemma
L’Accademia ha un proprio stemma, come da tavola n.1 allegata, così composto:

ARMA  con bordi giallo oro e ombra nera suddivisa in quattro parti:

  • quarto sinistro, con simbolo “Alfa” colore oro con bordo nero su campo giallo;
  • quarto superiore, doppia croce gigliata di colore giallo e bianco con bordi neri e blù su raggiera giallo-caldo su campo bianco;
  • quarto destro, con simbolo “Omega” colore oro con bordo nero su campo rosso;
  • quarto inferiore, disegno di cavaliere con spada tratta e scudo con simbolo “V” con frange tricolori su campo celeste;
  • nastro, colore sfumato giallo-caldo con ombratura bruno-giallo e con la scritta  “FIRMISSIMA EST INTER PARES AMICITIA”.

ARTICOLO  5
Oggetto
L’Accademia ha per scopo la promozione e lo sviluppo della Cultura, dell’Amicizia, dell’Umanità e della Solidarietà.
L’Accademia, per il raggiungimento dei suoi fini, si propone di:

  • promuovere convegni, seminari, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documenti, corsi di formazione, di aggiornamento teorico – pratici di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza e al mondo del volontariato, nonché qualsiasi tipo di attività sociale e di solidarietà;
  • organizzare soggiorni, viaggi e manifestazioni a scopo culturale;
  • conferire benemerenze, attestazioni di merito, premi, riconoscimenti, medaglie e qualsiasi altro tipo di distinzione;
  • premiare benemerenze di Accademici e Studiosi;
  • proporre iniziative editoriali di interesse culturale, interventi umanitari, di assistenza e di beneficenza;
  • diffondere la cultura della storia medievale, moderna, contemporanea, degli ordini cavallereschi, di altre discipline, dell’araldica e della genealogia, con enti, associazioni pubbliche e private, anche mediante appositi corsi;
  • promuovere e/o realizzare attività finalizzate alla diffusione della pratica sportiva;
  • gestire e coogestire – nel senso più ampio – di sale, spazi teatrali, impianti cinematografici e sportivi con i relativi servizi annessi (bar, guardaroba, ecc.);
  • produrre, realizzare, distribuire servizi fotografici, cinematografici e/o televisivi di qualsiasi lunghezza e formato, per il trattamento dell’immagine e del suono;
  • produrre, distribuire spettacoli teatrali, musicali e provvedere alla loro diffusione;
  • curare pratiche genealogiche nobiliari ed ereditarie;
  • svolgere attività di consulenza o mediazione di pratiche di ordini cavallereschi, di altre discipline, della genealogia e dell’araldica, con enti, associazioni pubbliche e private;
  • trattare l’aggiunzione e/o la rettifica di cognomi e/o la cognomizzazione dei predicati;
  • collaborare con altri sodalizi nell’ambito degli interessi culturali e sociali;
  • aderire o affiliarsi ad associazioni o enti pubblici e privati al fine di favorire la realizzazione degli scopi suddetti;
  • allestire un sito informatico consultabile via internet;
  • partecipare, in qualsiasi forma, alle attività promosse da altre associazioni o enti;
  • essere un luogo di incontro, aggregazione e socializzazione, per Soci, familiari e amici;
  • curare tutti gli aspetti connessi e sussidiari delle attività sopra elencate.

ARTICOLO  6
Categorie di Associati
Gli associati sono tutti i soggetti che aderiscono all’Accademia successivamente alla sua costituzione e si distinguono nelle seguenti categorie di Soci:

  • Ordinari: le persone di entrambi i sessi che provvedono, annualmente, al versamento del contributo associativo fissato dal Consiglio di Presidenza;
  • Benemeriti: le persone o enti che abbiano acquisito particolari benemerenze, si siano distinti nello sviluppo e potenziamento degli scopi dell’Accademia;
  • d’Onore: le persone, enti, organismi, istituzioni, società pubblica o privata, religiosa, che a vario titolo operano per il bene comune, riconoscendo e condividendo i fini associativi. 
    Soci d’Onore possono essere nominati – dal Presidente – quelli che abbiano reso eminenti servizi all’Accademia o che, con la loro presenza, possano onorare l’Accademia stessa
    .

I Soci fondatori sono i firmatari dell’atto costitutivo.
I Soci ammessi alle varie categorie acquisiscono la qualifica onorifica di “
Accademico” seguita dalla classe di appartenenza.
I Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto di voto.
I Soci Benemeriti e d’Onore sono da considerarsi onorari e non hanno diritto di voto.
Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l’Accademia si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ARTICOLO  7
Ammissione degli Associati
Possono essere ammessi a far parte dell’Accademia le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata, religiosa, di nazionalità italiana o straniera.
Chi intende aderire all’Accademia deve aver compiuto la maggiore età e inoltrare domanda di ammissione su apposito modulo, su presentazione di un Socio.
L’interessato, in tale sede, deve dichiarare di non aver riportato condanne e di non aver procedimento/i penale/i in corso, di conoscere gli scopi e le finalità che si propone l’Accademia, di accertarne lo statuto e i relativi regolamenti.
Il Presidente provvederà all’istruzione delle domande di ammissione, entro sessanta giorni, dal loro ricevimento.
Se entro il predetto termine la domanda di ammissione non verrà accolta, essa si intende automaticamente rigettata e archiviata. In tal caso il Consiglio di Presidenza non sarà tenuto a fornire le motivazioni.
Agli incontri conviviali la qualifica di Socio è estesa per tale circostanza a familiari e amici.

ARTICOLO  8
Contributo Associativo
I Soci ordinari, annualmente, sono tenuti a versare il contributo associativo che sarà stabilito dal Consiglio di Presidenza.
La qualifica di Socio e i diritti sui contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell’Accademia.
I Soci fondatori, benemeriti e d’onore sono esonerati da ogni tipo di versamento. Tuttavia essi possono versare liberi apporti contributivi da destinare agli scopi che l’Accademia si prefigge.

ARTICOLO  9

Diritti e Doveri degli Associati
Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.
In particolare hanno diritto di:

  • partecipare alla vita associativa nei modi fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera del Consiglio di Presidenza;
  • contribuire generosamente e spontaneamente, secondo le proprie possibilità, al sostentamento delle attività e degli scopi dell’Accademia;
  • votare secondo quanto previsto dallo statuto. 

Gli associati hanno il dovere di:

  • impegnarsi attivamente nella vita associativa;
  • rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti associativi;
  • operare nell’interesse dell’Accademia per il raggiungimento dei suoi fini;
  • non violare le leggi dello Stato e i suoi regolamenti.

ARTICOLO  10
Perdita della Qualità di Associato
Il rapporto associativo si estingue per:

  • recesso;
  • decadenza;
  • esclusione;
  • decesso. 

L’associato può recedere dall’Accademia, con missiva scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
La comunicazione deve essere inviata al Presidente con un preavviso di tre mesi prima della scadenza dell’esercizio in corso (anno solare).
Il recesso acquista efficacia alla scadenza dell’anno solare nel quale è stato comunicato.
L’associato decade dalla qualità di Socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio di Presidenza i contributi associativi.
Il Socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto e indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l’Accademia.

L’esclusione viene accertata e deliberata dall’assemblea ordinaria con il voto, a scrutinio segreto, di almeno la metà più uno degli iscritti.
Se per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto sul  patrimonio dell’Accademia nè alla restituzione dei contributi associativi e degli eventuali liberi apporti versati.

ARTICOLO  11
Patrimonio ed Entrate dell’Accademia
Il patrimonio dell’Accademia è costituito da:

  • contributi associativi;
  • liberi apporti;
  • beni mobili;
  • donazioni e lasciti;
  • contributi effettuati con una specifica destinazione;
  • contributi di enti statali, pubblici, privati, nazionali, internazionali, di persone fisiche e anche mediante la formula della sponsorizzazione;
  • attività marginali di carattere promozionale;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da ogni altro vario genere o tipo di entrate.

Il Presidente decide su eventuali investimenti e utilizzo dei fondi patrimoniali.

ARTICOLO  12
Organi dell’Accademia
Gli organi dell’Accademia sono:

  • l’Assemblea;
  • il Presidente;
  • il Consiglio di Presidenza;
  • il Collegio Arbitrale.

ARTICOLO  13
Assemblea degli Associati
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Accademia ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l’anno entro il 31 dicembre per approvare il bilancio consuntivo di esercizio.

Compete all’assemblea ordinaria:

  • l’approvazione del bilancio annuale consuntivo;
  • l’approvazione del bilancio preventivo entro il 31dicembre di ogni anno;
  • la nomina dei membri del Consiglio di Presidenza;
  • argomenti vari che il Consiglio di Presidenza ritiene di sottoporre all’approvazione.

L’assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti.

ARTICOLO  14
Convocazione dell’Assemblea
L’assemblea è convocata a mezzo di missiva semplice inviata, in qualsiasi forma, a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata.
Nell’avviso di convocazione saranno indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Presidenza quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno.

ARTICOLO  15
Intervento in Assemblea e Diritto di Voto
Gli iscritti, in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali, hanno diritto ad intervenire all’assemblea.
L’associato ha diritto a un voto.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta.
Ogni associato non può ricevere più di una delega.

ARTICOLO  16
Presidenza  dell’Assemblea
L’assemblea è presieduta dal Presidente.   
Spetta al Presidente verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei Soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.
Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quando stabilito dallo statuto.
Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO  17
Maggioranza per l’Assemblea Ordinaria
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di almeno i 2/3 dei Soci.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria, dopo ventiquattro ore dalla prima, è validamente  costituita se è presente la metà più uno dei Soci o in ultima analisi da qualsiasi numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.
I membri del Consiglio di Presidenza non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ARTICOLO  18
Maggioranza per l’Assemblea Straordinaria
In prima convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di  almeno i 2/3 dei Soci.  
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria, dopo almeno ventiquattro ore dalla prima, è validamente costituita se è presente la metà più uno dei Soci o in ultima analisi da qualsiasi numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei votanti.
In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’Accademia occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.
 

ARTICOLO  19
Consiglio di Presidenza
L’Accademia è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da un numero di membri variabile da tre a nove.
I membri eleggibili al Consiglio di Presidenza devono essere scelti tra i Soci fondatori e ordinari.
I Soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza anche in eccedenza al limite massimo sopra indicato.
Per i primi dieci anni dalla costituzione la maggioranza dei Consiglieri deve essere scelta tra gli associati che rientrano nella categoria dei Soci fondatori.
I Consiglieri rimangono in carica per dieci anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
I Soci fondatori possono sciogliersi dal vincolo in qualsiasi momento con la semplice dichiarazione unilaterale di volontà.
Il Presidente, in caso di vacanza, nomina un Socio ordinario in sostituzione del dimissionario o impedito.
Per la prima volta il Consiglio di Presidenza e il Presidente sono nominati con l’atto costitutivo dagli stessi sottoscritto.
Il Consiglio di Presidenza nomina nel proprio seno un Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da un Consigliere.
Il Consiglio è validamente costituito quando è presente il Presidente (legale rappresentante).
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.
Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, per il buon funzionamento dell’Accademia, ha la facoltà di emettere regolamenti aggiuntivi allo statuto generale.
I componenti del Consiglio, fatta eccezione del Presidente (legale rappresentante), non possono assumere personali impegni che coinvolgano a titolo oneroso l’Accademia.

ARTICOLO  20
Presidente
Il Consiglio di Presidenza è presieduto da un Presidente che:

  • ha la rappresentanza legale, amministrativa ed economica dell’Accademia, di fronte a terzi e in giudizio;
  • ha l’uso della firma legale;
  • nomina un Segretario, scegliendolo tra i Soci ordinari in regola, il quale non ha diritto di voto in Consiglio di Presidenza;
  • presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza che in caso di sua assenza o impedimento può delegare, per iscritto, per tale compito ad altro Consigliere, limitatamente alla materia esplicitamente indicata nella delega stessa;
  • ha la custodia del/i sigillo/i, del/i timbro/i, degli albi, dei registri, ecc.;
  • può conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, ad altri membri del Consiglio di Presidenza;
  • conferisce gli incarichi accademici a titolo onorifico e gratuito con validità annuale. 

ARTICOLO  21
Segretario
Il Segretario, scelto tra i Soci ordinari in regola, è nominato dal Presidente del Consiglio di  Presidenza, con le mansioni di:

  • assistere il Presidente;
  • verbalizzare le riunioni del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea.

Il Segretario non ha diritto di voto in Consiglio di Presidenza. 

ARTICOLO  22
Convocazione del Consiglio di Presidenza    
La convocazione del Consiglio di Presidenza sarà fatta mediante avviso in qualsiasi forma, a tutti i suoi componenti, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
In  caso di urgenza il  termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo telefono, fax, posta elettronica o telegramma.
In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.
Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ARTICOLO  23
Rimborso Spese
I Componenti del Consiglio di Presidenza hanno diritto al rimborso delle spese, previa autorizzazione del Presidente, strettamente necessarie ed effettivamente sostenute per l’esercizio delle loro funzioni e per lo svolgimento dei loro compiti.
Il rimborso delle spese comprende:

  • biglietto di classe turistica per viaggi aerei;
  • biglietto di prima classe per viaggi in treno;
  • soggiorno/pernottamento in albergo di categoria a tre stelle senza servizi extra;
  • carburante per mezzo proprio come da tariffa per auto a noleggio di classe media;
  • uso del taxi nei casi di assoluta necessità e per il tempo strettamente necessario.

ARTICOLO  24
Esercizi Sociali – Bilancio
Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza formerà il bilancio d’esercizio.
Il bilancio sarà presentato all’assemblea ordinaria annuale.
Una volta approvato sarà consultabile presso la sede dell’Accademia.

ARTICOLO  25

Collegio Arbitrale
Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, viene costituito solo in caso di necessità.
Esso si riunisce per decidere sulle eventuali infrazioni disciplinari commesse dai Soci che vengono meno alle regole dell’onore, o in qualsiasi modo arrechino danno all’Accademia.
Il Collegio propone le sanzioni del caso al Consiglio di Presidenza che decide nel merito.


ARTICOLO  26
Scioglimento – Liquidazione
L’Accademia è costituita a tempo indeterminato e non potrà ritenersi sciolta anche e qualora la sua attività dovesse venire temporaneamente interrotta.
Se lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, l’Accademia, si scioglierà e il suo patrimonio residuo sarà devoluto in beneficenza.
L’assemblea straordinaria prende atto dello scioglimento a mezzo verbale.

ARTICOLO  27
Foro
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Grosseto.

ARTICOLO  28
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

TAVOLA N.1
Stemma

 

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